udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. G M;
udito l’Avvocato T G per delega G P;
udito l’Avvocato G F
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S G, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri.
Il C. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico articolato motivo.
La K Ph s.r.l. resiste con controricorso e svolge ricorso incidentale affidato a tre motivi.
Il C. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.
La K P s.r.l. ha presentato memoria.
In particolare si assume che il ricorrente non avrebbe modificato gli elementi di fatto dedotti in quanto i fatti allegati a sostegno della esistenza del requisito dimensionale erano stati acquisiti in giudizio e, comunque, il ricorrente non ha svolto alcuna domanda nuova non avendo in alcun modo modificato il bene della vita richiesto con il petitum iniziale. Anche gli elementi di diritto non sono cambiati avendo il ricorrente richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro quale conseguenza della dichiarazione di nullità del licenziamento, e le deduzioni riguardo al requisito dimensionale costituiscono conseguenza dell’eccezione proposta dalla controparte.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 414 e 437 cod. proc. civ. anche in relazione alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e L. n. 300 del 1970, art. 18, e art. 2697 cod. civ. ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che il giudice dell’appello, nell’ordinare la riassunzione del lavoratore entro tre giorni, avrebbe accolto una domanda non formulata dal lavoratore che aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro senza considerare la mancanza del requisito dimensionale che consente tale tutela reale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si assume violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 1218 c.c. e segg., degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., e dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 46 e art. 48, commi 6, 50 e 52 CCNL dei dipendenti dell’industria chimica farmaceutica, anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. In particolare si deduce che la lettera di contestazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, conterrebbe precisi elementi dell’addebito contestato documentato anche da un accertamento tecnico da cui risulta anche l’indicazione del numero delle partite giocate dal dipendente con il computer dell’azienda, che giustificherebbe ampiamente l’esistenza del giustificato motivo soggettivo della risoluzione del rapporto.
Con il terzo motivo condizionato si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, degli artt. 1223, 1224, 1225, 116 e 1227 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si assume che, in caso di accoglimento del ricorso avversario, comunque nulla gli spetterebbe a titolo di risarcimento del danno avendo il lavoratore trovato immediata ricollocazione lavorativa presso altra azienda, come dichiarato in udienza dal medesimo C..
Per motivi di ordine logico si esamina preliminarmente il secondo motivo de ricorso incidentale che è fondato. L’addebito mosso al lavoratore di utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco non può essere ritenuto logicamente generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore. Appare dunque illogica la motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvedere ad una diversa decisione non considerando generica la lettera di contestazione da cui è poi conseguito il licenziamento per cui è causa, e provvedere anche alle spese di giudizio. Il ricorso principale e gli altri motivi del ricorso incidentale restano assorbiti.
Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale ed il ricorso principale; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013