Obbligazioni – Contratto in genere – Esecuzione di buona fede – Credito complessivamente portato da più fatture – Frazionamento giudiziale – Contrasto con il principio di correttezza e buona fede ed abuso del processo: La Cassazione Civile – Sez. VI – 1° – con l’Ordinanza n. 4702 del 09/03/2015, ha sancito che “È contrario al principio di correttezza e buona fede, e si risolve in un abuso del processo, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito complessivamente portato da separate fatture, qualora tale credito derivi non già da molteplici rapporti obbligatori sussistenti tra le parti, bensì da un unico contratto. (Cassa con rinvio, Trib. Benevento, 25/07/2011)”

 

Testo Integrale: Cassazione Civile Sezione VI – 1, Ordinanza n. 4702 del 9/03/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente – Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere – Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28754-2011 proposto da:

G___A – G S S SPA (OMISSIS) in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. D G, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato M L, rappresentato e difeso dall’avvocato S E, giusta procura a lite a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1329/2011 del Tribunale di Benevento del 7.7.2011, depositata l’8/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. R B.

Svolgimento del processo

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile: “Il sig. O.M. depositava, in data 4 ottobre 2007, presso la cancelleria dell’ufficio del giudice di pace di Benevento, n. 29 ricorsi per decreto ingiuntivo, per il pagamento di somme variabili da un minimo di Euro 0,28 a un massimo di Euro 0,79, a titolo di rimborso per gli importi che sarebbero state indebitamente incamerati dalla G___a per spese di spedizione (ed i.v.a. su quell’importo) delle fatture relativa alla bolletta di fornitura del servigio idrico, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21.

Il primo dei predetti decreti ingiuntivi, n. 713/07, veniva notificato alla G___a il 30 ottobre 2007 e veniva dalla stessa regolarmente pagato in data 6 marzo 2008.

Gli altri 28 decreti ingiuntivi erano notificati alla G__a il 12 dicembre 2007 ed opposti con 28 atti di citazione, notificati in data 21 gennaio 2008, con cui si se ne chiedeva la revoca o la declaratoria di nullità ed inefficacia, con il favore delle spese, e la riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva ex artt. 273 e 274 cod. proc. Civ.. I procedimenti erano perciò riuniti.

Il giudice di prime cure, con sentenza del 27 ottobre 2008, revocava i decreti opposti, accogliendo comunque nel merito la domanda formulata dall’opposto, con condanna conseguente della G___a alla restituzione degli importi legittimamente incamerati, oltre interessi e rivalutazione e con condanna della medesima al pagamento delle spese e competente di lite anche per la fase monitoria ex art. 104 c.p.c..

Avverso la sentenza, notificata in data 5 dicembre 2008, la G___a proponeva tempestivo appello con atto notificato il 30 dicembre 2008, deducendo l’improponibilità della domanda, stante il principio di non frazionabilità del credito e l’infondatezza nel merito della medesima.

Chiedeva quindi la condanna dell’appellato alla restituzione dell’importo di Euro 1360,24, versato in esecuzione della sentenza di primo grado, in data 26 novembre 2008 ed instava, inoltre, per la vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Si costituiva il signor O.M., promovendo appello incidentale avverso detta sentenza.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza emessa in data 25 luglio 2011, rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente quello incidentale, confermando, per l’effetto, i decreti ingiuntivi opposti.

Avverso la sentenza notificata il 27 settembre 2011, la G__a proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Si costituiva il sig O. con controricorso.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. perchè la sentenza del Tribunale di Benevento sarebbe stata emessa in spregio alla regula juris che vieta il frazionamento giudiziale di un credito unitario, in virtù della regola generale di correttezza e buonafede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà ex art. 2 Cost..

Il motivo sembra, prima facie, fondato nei limiti di cui appresso.

Il Tribunale di Benevento esclude il frazionamento del credito, che sarebbe stato operato dal sig. O. con il deposito di 24 ricorsi del medesimo tenore poichè tale credito non risulterebbe unitario, essendo portato da separate fatture: non risulterebbe in tal guisa violato il principio stabilito dalle Sezioni unite nella sentenza 23.726/2007.

Tale ricostruzione non si palesa convincente.

Il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale di un credito unitario è concepibile, infatti, solo in presenza di un credito derivante non già da un unico contratto, bensì da molteplici rapporti obbligatori sussistente tra le parti. Nel caso di specie, pare quanto meno dubbio che ci si trovi di fronte a tanti distinti rapporti obbligatori, stante la sussistenza di un unico contratto, di somministrazione del servizio idrico: e dunque, ad un’unica legittima richiesta creditoria, artificiosamente frazionata, in ipotesi, in sede monitoria, in contrasto con il canone generale di buonafede (Cass., sezioni unite, 23.726/2007).

Tutti i decreti ingiuntivi venivano infatti depositati presso la cancelleria del giudice di pace nella medesima data, il 4 ottobre 2007, notificati alla G__a il 12 dicembre 2007 ed infine riuniti in sede di opposizione. E’ stato chiarito da questa Corte come in presenza di un credito unitario, anche nel caso in cui vengono messi più fatture, risulti contrario alla regola generale della buonafede e si risolve in un abuso del processo il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di tale credito (Cass., sez: 2, 27 maggio 2008 n. 13.791). La condotta processuale del resistente, articolata in più procedimenti monitori, appare dunque, prima facie, illegittima, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 agosto 1972, n. 633, art. 21, comma 8, nonchè omessa motivazione sul punto, perchè il Tribunale di Benevento ha ritenuto che, sulla base dell’articolo sopraccitato sussistesse il divieto di addebito delle spese di spedizione delle fatture da parte della società emittente, poichè queste rientrerebbero fra le spese di emissione della fattura, esplicitamente poste a carico del fornitore del servizio. Secondo la società ricorrente, il tribunale avrebbe errato nella propria decisione, poichè non avrebbe adeguatamente considerato il regolamento d’acquedotto, prodotto in primo grado, contenente le condizioni generali di contratto, le quali prevedevano, all’art. 29, che le spese per la consegna a domicilio delle bollette/fatture sarebbero state addebitate direttamente all’utente.

In seguito a due sentenze di questa Corte (3532 e 3533 del 13 febbraio 2009) le spese di spedizione potrebbero essere addebitate dalla società emittente al destinatario finale del servigio, non essendo riconducibili alle spese di emissione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 21 se espressamente stabilito nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dal contraente.

Il motivo sembra prima facie inammissibile.

In presenta di una precisa statuizione del giudice di merito – “l’opponente non ha tuttavia fornito la prova in ordine alla pattuizione intervenuta fra le parti, relativa all’obbligo in capo all’utente di pagare dette spese. In particolare mancano negli atti di causa i contratti sottoscritti dall’utente in cui è contenuta tale previsione” – la ricorrente avrebbe dovuto, in ossequio al principio della necessaria autosufficienza del ricorso, precisare in quale atto del procedimento siano state effettivamente allegate e prodotte le condizioni generali de quibus, contenenti la deroga pattizia. L’odierno resistente asserisce che non sono mai state prodotte e non sono mai state da lui conosciute e sottoscritte. Oltre al fatto che nella sua formulazione letterale la censura sembra prospettare piuttosto un vizio revocatorio (art. 395 c.p.c., n. 4).

– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il primo motivo di ricorso dev’essere dunque accolto, mentre dev’essere dichiarato inammissibile il secondo; e per l’effetto cassata la sentenza, con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo;

– cassa la sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2015

Leave a reply