Matrimonio e divorzio – Spese Straordinarie figli – = Cassazione Civile Sez. VI° – 1 Ordinanza, n. 2467 del 08/02/2016= La VI° sezione della Corte di cassazione ha disposto che “In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia. (Rigetta, Trib. Tivoli, 05/11/2013) “
TESTO INTEGRALE: Cassazione Civile Sez. VI – 1 Ordinanza, 08/02/2016, n. 2467
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – Dott. CRISTIANO MAGDA – Consigliere – Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.F.P., domiciliato in Roma, presso l’avv. C I che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c. ;
– ricorrente –
nei confronti di:
A.R., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti C A e A C che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1569/13 del Tribunale di Tivoli, emessa e depositata il 5 novembre 2013, n. 4116/11 R.G..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che in data 10 agosto 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: Rilevato che:
1.- Il Giudice di pace di Tivoli ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti di S.F.P. e a favore di A.R. per la somma di 1.303,50 Euro a titolo di rimborso del 50% della spesa straordinaria sostenuta dalla A. per il figlio S. A. al fine di iscriverlo a un corso sportivo e alla attività scoutistica.
2.- Ha proposto opposizione S.F.P. ritenendo che la spesa doveva essere preventivamente decisa da entrambi i genitori, cui A. era affidato congiuntamente in base alla sentenza di divorzio, e che l’obbligo di condividere le spese straordinarie doveva intendersi limitato alle spese straordinarie urgenti di carattere sanitario o scolastico ma non poteva ricomprendere anche le spese relative ad attività sportive, Indiche e del tempo libero.
3.- Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione con sentenza n. 726/2011. Il Tribunale di Tivoli quale giudice dell’appello ha confermato la decisione di primo grado rilevando che la sentenza di divorzio non ha previsto la necessità di un preventivo accordo con il genitore non convivente relativamente alle spese straordinarie corrispondenti alla finalità di assicurare una sana crescita psico- fisica del minore.
4.- Ricorre per cassazione S.F.P. che deduce: a) contraddittorietà della motivazione e omessa motivazione su un punto fondamentale; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c.. Omessa motivazione su un aspetto fondamentale; c) violazione ed errata applicazione del decreto del Tribunale di Tivoli del 2/27 novembre 2012 con il quale su ricorso del Saputo il Tribunale di Tivoli aveva precisato che pur essendo necessario richiedere il preventivo accordo per sostenere spese straordinarie sportive e ricreative, tale accordo non potrà essere negato se non per giustificati e documentati motivi che attengano all’interesse del minore.
5.- Si difende con controricorso A.R..
Ritenuto che:
6.- Il ricorso è inammissibile quanto ai primi due motivi laddove denunciano vizi della motivazione perchè non ricorrono nelle deduzioni difensive del ricorrente le condizioni per l’impugnazione del provvedimento del Tribunale di Tivoli ex art. 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo. Il ricorrente ha infatti prospettato nei due gradi di giudizio di merito la stessa censura relativa alla non rispondenza della spesa all’interesse del minore, censura che è stata ritenuta infondata trattandosi di spesa per lo svolgimento di attività sportiva e sociale utile per la crescita psicofisica del minore. Non è stata pertanto prospettata dal ricorrente alcuna deduzione di fatti decisivi non esaminati dai giudici di merito e sicuramente non possono considerarsi, in ogni caso, fatti decisivi le circostanze relative al maggior costo e alla maggior distanza di un centro sportivo situato a Roma rispetto a quello situato a (OMISSIS) luogo di residenza del minore. Per quanto riguarda invece la dedotta violazione dell’art. 155 c.c. il ricorso è da ritenersi infondato perchè il mancato preventivo interpello del coniuge non convivente può essere sanzionato nei rapporti fra i coniugi ma non può determinare l’irripetibilità della spesa che si dimostri nell’interesse del minore e che sia compatibile con il tenore di vita della sua famiglia (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 19607 del 26 settembre 2011 e Cass. civ. sez. 6-1 ordinanza n. 21273 del 18 settembre 2013). Questo è del resto il senso del precedente provvedimento del Tribunale di Tivoli rispetto al quale il ricorrente denuncia infondatamente la contraddittorietà con il provvedimento impugnato in questa sede.
7.- Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Corte condivide tale relazione e ribadisce che il mancato preventivo interpello dell’altro genitore non comporta l’irripetibilità delle spese che invece deriva dalla non rispondenza della spesa sostenuta all’interesse del minore; ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.200 Euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2015. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2016
Nel medesimo senso: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie. (Rigetta, App. Ancona, 17/12/2011)” Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 18/09/2013, n. 21273 ; “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitari di lingue) costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. (Rigetta, App. Roma, 11/06/2008)” Cass. civ. Sez. I, 26/09/2011, n. 19607.
Leave a reply