Locazione – Legge 27 luglio 1978 n. 392 – Patti contrari alla legge – Canone Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge – Domanda di restituzione di quanto pagato in eccedenza – Interessi relativi – Decorrenza – Art. 2033 cod. civ. – Buona fede dell'”accipiens” – Onere probatorio della malafede a carico del conduttore – Ripetizione di indebito = Cassazione Civile – Sez. VI° 3 – Ordinanza n. 13424 del 30/06/2015 = La 6° sezione della Corte di Cassazione ha sancito che “In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione, in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, la regola generale di cui all’art. 2033 cod. civ., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale se l'”accipiens” era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede; in particolare, alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione non consegue automaticamente la mala fede del locatore, sicché il conduttore ha l’onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 14/05/2013)“

 

TESTO INTEGRALE: Cassazione Civile – Sezione VI° -3 – Ordinanza n. 13424 del 30/06/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente – Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4569/2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato E B, rappresentata e difesa dall’avvocato C F giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2013 della Corte d’Appello di PERUGIA del 21/03/2013, depositata il 11/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. F M C;

udito l’Avvocato F C difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1.- Z.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Foligno, M.G. e, sulla premessa di essere conduttrice di un immobile ad uso abitativo di proprietà del convenuto, chiese che fosse determinato l’equo canone, con condanna del locatore alla restituzione delle maggiori somme percepite. Il convenuto si costituì, chiedendo il rigetto della domanda ed avanzando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’occupazione sine titulo dell’immobile da parte dell’attrice, sostenendo di aver stipulato due diversi contratti di locazione con il marito della Z.. Il Tribunale rigettò sia la domanda principale che quella riconvenzionale, riconoscendo la legittimazione attiva della Z. e l’esistenza di una doppia locazione.

2.- La sentenza è stata appellata in via principale dalla Z. e in via incidentale dal M..

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 14 maggio 2013, ha accolto l’appello principale, ha rigettato quello incidentale, ha condannato il M. a pagare alla Z. la somma di Euro 12.217,26, a titolo di canone ultralegale percepito, con gli interessi da ogni singolo pagamento al saldo, ed ha posto a carico del M. le spese dei due gradi di giudizio.

3.- Contro la sentenza d’appello ricorre M.G., con atto affidato a due motivi.

La Z. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4.- Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato quanto al primo motivo e ad essere accolto quanto al secondo.

5.- Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14, comma 5.

Sostiene il ricorrente che, essendosi il contratto rinnovato tacitamente in data 30 aprile 2002, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, il rapporto dovrebbe considerarsi soggetto, a decorrere da quella data, al nuovo regime di canone libero, non potendosi configurare alcun indebito in riferimento ai canoni superiori percepiti rispetto a quelli pattuiti in precedenza, nel vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392.

5.1. Tale motivo appare non fondato.

E’ pacifico, nella specie, che il contratto di locazione, stipulato sotto la vigenza del regime del c.d. equo canone, si era tacitamente rinnovato, per mancata disdetta del locatore, alla data suindicata.

Va applicato nella specie, quindi, il principio di diritto enunciato dalla sentenza 5 giugno 2009, n. 12996, di questa Corte, secondo cui, in ipotesi di pendenza, alla data di entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello previsto della L. n. 392 del 1978, qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi della stessa L. n. 431 del 1998 (art. 2, comma 6), il conduttore, nonostante l’abrogazione della L. n. 392 del 1978, art. 79, verificatasi per effetto della cessazione della sua ultrattività fino al momento della rinnovazione per il periodo in corso, cui allude la L. n. 431 del 1998, art. 14, comma 5, può esercitare l’azione ai sensi del detto art. 79 diretta a rivendicare l’applicazione fin dall’origine al contratto del canone legale e la sostituzione imperativa di esso al canone convenzionale.

Questa pronuncia, tra l’altro, nell’occuparsi della possibilità di applicare la L. n. 392 del 1978, art. 79, ai contratti in corso anche dopo la sua abrogazione, ha dato conto di come tale questione fosse nuova rispetto a quella risolta dalla sentenza 24 agosto 2007, n. 17995, di questa Corte, impropriamente richiamata dalla Corte d’appello, la cui motivazione dovrà, sul punto, essere corretta.

6.- Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., rilevando che la Corte d’appello avrebbe erroneamente disposto la decorrenza da ogni singola scadenza al saldo degli interessi sulla somma da restituire al conduttore.

6.1. Questo motivo appare fondato.

Ed infatti questa Corte ha affermato che in tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione, in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, la regola generale di cui all’art. 2033 c.c., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale, se l’accipiens era in buona fede, e da quello del pagamento, se era in mala fede; in particolare, alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione non consegue automaticamente la mala fede del locatore, con la conseguenza che grava anche in questo caso sul conduttore l’onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto (sentenza 31 ottobre 2005, n. 21113).

D’altra parte, la buona fede si presume (sentenza 30 luglio 2002, n. 11259) e la sentenza non ha accertato in alcun modo la mala fede del locatore, essendosi limitata ad affermare che egli non aveva applicato una norma di legge che gli imponeva di determinare il canone di locazione applicando dei criteri di calcolo ben precisi.

7.- Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere respinto quanto al primo motivo ed accolto quanto al secondo, con eventuale decisione nel merito”.

Motivi della decisione

Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

Ritiene il Collegio, a seguito della discussione avvenuta in Camera di consiglio, che la relazione debba essere integralmente condivisa, con conseguente rigetto del primo motivo di ricorso ed accoglimento del secondo.

La sentenza impugnata, pertanto, è cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione personale, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015

 

Nel medesimo senso: In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza la regola generale di cui all’art. 2033 cod. civ., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale, se l'”accipiens” era in buona fede, e da quello del pagamento, se era in mala fede; in particolare, alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione non consegue automaticamente la mala fede del locatore, con la conseguenza che grava anche in questo caso sul conduttore l’onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere gli interessi sulle somme da restituire dalla data della corresponsione di esse, condividendone l’assunto secondo il quale la riconosciuta simulazione relativa del contratto, stipulato ad uso promiscuo allo scopo di eludere la normativa sull’equo canone, evidenziasse di per sè la mala fede del locatore).” Cass. civ. Sez. III, 31/10/2005, n. 21113

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