Locazione – Inadempimento in genere – Sfratto e licenza – Procedimento per la convalida in genere = La II° Sezione della Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 06/05/2015, ha disposto che “Il pagamento alla locatrice dei canoni scaduti, mediante bonifico bancario, se effettuato ed accreditato prima della notifica dell’intimazione di sfratto è indicativo della seria volontà di adempiere e integra gli elementi dell’offerta non formale ex art. 1220 c.c., idonea a giustificare il rigetto della domanda di risoluzione per mancato pagamento dei canoni di locazione.” e “Per le locazioni non abitative la risoluzione del contratto per mancato pagamento di canoni e/o oneri accessori, diversamente dalle locazioni abitative, resta affidata ai comuni criteri di cui all’art. 1455 c.c. e può aversi solo con riferimento ad inadempimenti tali da rompere l’equilibrio contrattuale, tenuto conto del complessivo comportamento osservato dal conduttore.”

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