LOCAZIONE DI COSE – Locazioni in genere – Imposte canone – Cassazione Civile Sez. V° Tributaria, 06/02/2015, n. 2177: La Quinta Sezione della Suprema Corte di cassazione ha sancito che “La riduzione forfetaria del 15% (nella versione vigente ratione temporis, del 5% a decorrere dal 2013) del canone risultante dal contratto di locazione, rilevante ai fini della determinazione del reddito del fabbricato dato in locazione, non è circoscritta alle sole locazioni dell’immobile a uso abitativo.”

 

Testo Integrale: Cassazione Civile Sez. V°, Sentenza n. 2177 del 06/02/2015:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente – Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere – Dott. CIGNA Mario – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.P., rappresentata e difesa dall’avv. B G ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. E M alla via;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro torpore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma alla via;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 10/01/08, depositata il 2 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’16 maggio 2014 dal Relatore Cons. A G;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

L.P. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per il 1998 e per il 1999, con il quale, in sede di determinazione del reddito dei fabbricati, in relazione ad un immobile in (OMISSIS) era stata negata la riduzione forfetaria del 15% del canone risultante dal contratto di locazione, perchè applicata sulla superficie totale dell’immobile di mq. 1.922, a fronte della concessione in locazione, per l’istallazione di impianti di telecomunicazione, di una superficie immobiliare di mq. 180, e perchè la riduzione stessa neppure era applicabile sulla quella porzione di fabbricato, in quanto locata per uso non abitativo.

Secondo il giudice d’appello, infatti, in sede di dichiarazione dei redditi la contribuente aveva indicato il canone percepito tra i redditi di fabbricati, applicando ad esso la riduzione forfetaria del 15% prevista dall’art. 34, come 4 bis del tuir, ed imputandola all’intera unità immobiliare di cui la stessa è proprietaria, avente una superficie complessiva di mq. 1922, nel cui contesto si trova la porzione immobiliare di mq. 180 locata alla spa O.It. La locazione poi, non risultava per uso abitativo, ma per l’istallazione di un impianto tecnologico di telecomunicazione, laddove la detta riduzione forfetaria è riconosciuta solo per le locazioni di immobili per uso abitativo, dovendosi ricondurre la sua ratio alle inevitabili spese di manutenzione per gli immobili a tale uso destinati, spese che invece non sono necessarie e prevedibili per gli usi diversi. Correttamente, quindi, l’ufficio aveva disconosciuto l’importo indicato e lo aveva imputato ai redditi diversi di cui all’art. 81 del tuir.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso la contribuente, denunciando la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 34 e 81 censura la decisione per aver ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento impugnati assumendo che i canoni di locazione del fabbricato conseguiti sono qualificabili come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 81, e non come “redditi fondiari”, per essere stato concesso l’immobile dal proprietario al locatario per un uso diverso da quello abitativo.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 34, comma 4 bis del tuir, si duole che il giudice d’appello non le abbia riconosciuto la spettanza della riduzione forfetaria del 15% dei canoni di locazione conseguiti, prevista dalla disposizione in rubrica, ai fini della determinazione dei redditi dei fabbricati, imponibili ai fini dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, per essere riferita la locazione ad un fabbricato concesso per uso diverso da quello abitativo, interpretando la norma nel senso che essa limiterebbe l’applicazione della detta riduzione alle sole locazioni di fabbricati ad uso abitativo.

Il ricorso, i cui motivi, siccome strettamente legati, vanno esaminati congiuntamente, è fondato nei termini di seguito indicati.

Nel dettare la disciplina dei redditi fondiari – che “si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati” – il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con riguardo al reddito dei fabbricati, premesso all’art. 33, comma 1 (nella vecchia numerazione) che esso è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, dopo avere stabilito all’art. 34, comma 1, che il reddito medio delle unità immobiliari è determinato secondo l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta (comma 1), dispone che “qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento – e del 25 per cento per i fabbricati siti a (OMISSIS) -, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione“.

Il contesto normativo nel quale la previsione è inserita e i termini generali della sua formulazione non autorizzano a ritenerla circoscritta alle locazioni per uso abitativo, ritenuto dal giudice di merito.

Nè, di conseguenza, i canoni di locazione dei fabbricati in discorso possono ascriversi ai “redditi diversi”, come, del resto, è testimoniato dalla loro non riconducibilità, nell’ambito dell’elenco contenuto nell’art. 81, nè ai “redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli”, nè ai “redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere”, di cui, rispettivamente, al comma 1, lett. e) e l).

Quanto, invece, alla necessaria imputazione del reddito così determinato alla parte di fabbricato effettivamente locata, il Collegio osserva come essa discenda dalla previsione dell’art. 33, comma 2 menzionato supra, a mente del quale “per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo”.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015

 

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