Impugnazioni Civili in generale – Interesse all’impugnazione –  Inammissibilità – Fattispecie in tema di locazione immobiliare = Cass. civ. Sez. III, 07/04/2015, n. 6894 = La 3° sezione della Corte di Cassazione ha sancito che “La parte risultata totalmente vittoriosa non può impugnare la sentenza a sé favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, neppure lamentando un ipotetico pregiudizio derivante dal formarsi del giudicato su di essa, trattandosi di evenienza non idonea ad integrare l’interesse ad impugnare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame esperito dalla parte convenuta in giudizio – conduttrice di un immobile – avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e di rilascio del bene locato, escludendo che l’interesse ad impugnare potesse ravvisarsi nella sua pretesa all’accertamento della validità di un compromesso di compravendita, relativo a quello stesso bene, concluso dal proprio coniuge). (Rigetta, App. Roma, 03/07/2012)

TESTO INTEGRALE: Cass. civ. Sez. III, Sentenza n. 6894 del 07-04-2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13827/2013 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA,  presso lo studio dell’avvocato LR, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato D M G, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3129/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2012 R.G.N. 5077/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. A S;

udito l’Avvocato S R per delega;

udito l’Avvocato G D M;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F M, che ha concluso per l’inammissibilità’ del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 25 maggio 2006, decidendo sulla domanda proposta da T.M., quale avente causa di C.M., locatrice, nei confronti di Z. M., conduttrice dell’immobile sito in (OMISSIS), rigettava la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice e di rilascio dell’immobile e condannava il ricorrente alle spese.

Avverso tale decisione la parte vittoriosa proponeva appello, cui resisteva il T., eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse e proponendo appello incidentale, sotto il profilo dell’erronea declaratoria di decadenza dall’assunzione delle prove orali e dell’erronea valutazione delle evidenze istruttorie, e concludendo per l’accoglimento delle domande proposte in primo grado.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2012, dichiarava inammissibile l’appello principale, rigettava l’appello incidentale e compensava per intero le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Z.M. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di un unico motivo.

T.M. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso “per carenza di efficace procura”, trattandosi, nella specie, di procura rilasciata a margine del ricorso senza data, senza alcun riferimento specifico al giudizio in corso e alla sentenza d’appello e conferita espressamente “per il presente giudizio, in ogni fase e grado” e “per procedere agli atti esecutivi nonchè alla loro riscossione”, espressioni, queste, incompatibili con il contenuto di una procura per il giudizio di legittimità.

1.1. L’eccezione è infondata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicchè è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità e alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento (Cass. 1 settembre 2014, n. 18468; Cass. 14 marzo 2006, n. 5481; Cass. 9 marzo 2005, n. 5168).

2.- Il controricorrente eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso sostenendo che, pur nella remota ipotesi in cui la sentenza impugnata dovesse essere cassata, non potrebbe essere disposta la trasmissione degli atti al giudice a quo, in mancanza di esplicita richiesta della parte ricorrente al riguardo.

2.1. Anche tale eccezione è infondata, in quanto la ricorrente ha concluso il ricorso chiedendo la cassazione dell’impugnata sentenza con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese, evidenziandosi, peraltro, che sarebbe comunque irrilevante il difetto di espressa richiesta in tal senso (v. Cass., sez. un., 24 marzo 2010, n. 6994 e Cass. 27 febbraio 2002, n. 2888).

3.- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente negato l’interesse della Z. all’impugnazione, in quanto tale interesse deve, invece, a suo avviso, essere ritenuto sussistente nell’ipotesi in cui decisum contiene una statuizione contraria all’interesse della parte impugnante, nel senso che ad essa può derivare “un pregiudizio dai motivi della sentenza suscettibili di formare giudicato”.

Ritiene la Z. di avere interesse alla riforma della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui definisce il rapporto sottostante al possesso (recte detenzione) dell’immobile di cui si discute quale locazione; precisa che tuttora pende in grado d’appello il giudizio di accertamento della validità del compromesso di “compravendita a riscatto” dell’immobile in questione stipulato tra A.M., coniuge della ricorrente, e la dante causa del controricorrente; pertanto, assume la Z. che la formazione del giudicato sul punto della qualificazione del rapporto sostanziale relativo al predetto immobile potrebbe pregiudicare l’esito di quel giudizio, oltre che comportare un potenziale conflitto di giudicati.

3.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente è pienamente vittoriosa e non può impugnare la decisione di primo grado per motivi strettamente attinenti alla motivazione della stessa nè può valere il richiamo alla sentenza n. 26921 del 2008 di questa Corte, atteso che il pregiudizio paventato potrebbe derivare eventualmente non già alla ricorrente ma al coniuge della predetta, A.M., che non è parte del presente giudizio ma che è parte, in base alle stesse deduzioni della Z. che trovano conferma anche nelle difese del controricorrente (v. controricorso p. 5), dell’altro processo cui si fa riferimento.

4.- Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5.- Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2015

Nel medesimo senso: “L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicchè è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (Nella specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, in relazione ad un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, si censurava l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla applicazione del termine di decadenza previsto dall’art. 24 della legge n. 46 del 1999, in luogo di quello previsto dall’art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza però che fosse impugnata la statuizione resa dallo stesso giudice in punto di inammissibilità dell’appello avverso la pronuncia di nullità della notificazione della cartella esattoriale da parte del giudice di primo grado, resa sul presupposto della qualificazione della domanda in termini, appunto, di opposizione agli esecutivi ed ormai passata in giudicato). (Rigetta, App. Roma, 2 Dicembre 2004)”  Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 23/05/2008, n. 13373.

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