Competenza e Giurisdizione Civile – Regolamento di giurisdizione preventivo – Controversia tra ente ecclesiastico e soggetti privati – Restituzione di beni immobili siti nel territorio dello stato – Giurisdizione del giudice ordinario – Cass. Civ. SEZIONI UNITE Ordinanza, 31/03/2015, n. 6496 = Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno sancito, con Ordinanza, che “La controversia vertente tra un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e dei soggetti privati, inerente alla restituzione di beni immobili situati nel territorio italiano, ha carattere civile patrimoniale e non confessionale poiché non riguarda la materia ecclesiastica – unico ambito nel quale lo Stato riconosce la giurisdizione della Chiesa cattolica ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica del 25 marzo 1985, n. 121 – giacché non investe l’esercizio della potestà spirituale, né di quella disciplinare nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa, sicché resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Regola giurisdizione)”
TESTO INTEGRALE: Cassazione Civile SEZIONI UNITE, Ordinanza n. 6496 del 31/03/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. – Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. – Dott. BERNABAI Renato – Consigliere – Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere – Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere – Dott. CURZIO Pietro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13773-2014 proposto da:
C.M.S., CE.LE., A.A., CA.AN.MA., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA, presso lo studio dell’Avvocato D E, che le rappresenta e difende unitamente agli Avvocati D S M, D G F, per delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO DELLE P F D S S (dette S), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 27, presso lo studio dell’Avvocato M A, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato M F, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 13549/2012 del TRIBUNALE di ROMA;
Uditi gli Avvocati FDG , FM;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F M, il quale, visti gli artt. 41 e 380 ter c.p.c., chiede alla Corte di cassazione di dichiarare l’improcedibilità del ricorso; in subordine, l’inammissibilità del ricorso e, in ulteriore subordine, di affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
1.- L’Istituto delle P F delle S S (dette S), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato in data 7 marzo 2012, ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna delle convenute C. M.S., Ce.Le. e Ca.An.Ma. a rilasciare l’appartamento di proprietà dell’Istituto, sito in Roma, alla via (OMISSIS). Con analogo ricorso, depositato in pari data, il medesimo Istituto ha chiesto la condanna di A.A. al rilascio di altro appartamento, sito in (OMISSIS).
Il ricorrente, nell’uno e nell’altro atto introduttivo, ha premesso che le convenute – suore appartenenti all’ordine religioso delle S. nel momento in cui furono inviate, a seguito di incarichi loro affidati dal governo dell’Istituto e per le finalità di quest’ultimo, ad abitare gli appartamenti – sono state successivamente dimesse dall’ordine e attualmente sono secolarizzate, essendo stato definitivamente confermato dalle competenti autorità giudiziarie ecclesiastiche, al termine dell’iter giudiziario, il provvedimento che ha comportato lo scioglimento del rapporto di appartenenza alla congregazione.
Il ricorrente ha quindi rilevato che, una volta concluso il giudizio davanti all’autorità ecclesiastica, l’Istituto ha più volte sollecitato le convenute a rilasciare gli appartamenti da esse occupati, ma che tale invito è stato sistematicamente disatteso.
Le convenute si sono costituite, resistendo e sollevando eccezioni in rito e nel merito.
2.- Nella pendenza dei giudizi riuniti dinanzi al Tribunale di Roma, C.M.S., Ce.Le., Ca.An.Ma. e A.A., con atto notificato il 21 maggio 2014, hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, essendo la cognizione della contesa soggetta alla giurisdizione ecclesiastica.
A sostegno della richiesta di regolamento, le ricorrenti deducono di avere promosso un giudizio dinanzi alla Sacra Rota volto a far emergere “un complessivo piano persecutorio abusivo, meritevole di sanzioni canoniche forse persino penali nei confronti della maestra generale responsabile”, e per ottenere la loro reintegrazione piena nello status canonico. “L’ipotetica reintegrazione delle ricorrenti” – si assume – “tagli(erebbe) alla radice il presupposto dell’essere venuta meno l’appartenenza di esse all’Istituto, presupposto vantato come titolo delle avverse domande”. E si invoca il supremo principio costituzionale di laicità dello Stato, che implicherebbe la completa estraneità dei giudici italiani a conoscere di questioni afferenti all’ordine spirituale proprio della Chiesa.
L’Istituto delle P F delle S S ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., e chiedendo, in subordine, dichiararsi la giurisdizione del Tribunale ordinario.
3.- Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ..
Nella sua requisitoria, il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità del ricorso, essendo le ricorrenti venute meno all’onere di deposito degli atti processuali sui cui il ricorso si fonda, sancito, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; in subordine, per l’inammissibilità del ricorso, stante la mancata osservanza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa. In ulteriore subordine, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
In prossimità della camera di consiglio, C.M.S. e le altre ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. In essa si sottolinea, in particolare, che “il nostro ordinamento abbandona in toto al regolamento ecclesiale i rapporti economici consequenziali alla cessazione dello status di religioso”; e ci si chiede come “a un disinteresse “di sistema” così totale possa sopravvivere una qualsiasi forma di giurisdizione statale sui rapporti residui alla cessazione dello status considerato”.
Motivi della decisione
1.- Il pubblico ministero ha concluso, in via preliminare, per l’improcedibilità del ricorso per regolamento preventivo per mancata osservanza dell’adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: e ciò sul rilievo che le ricorrenti affermano di avere chiesto, dinanzi al Tribunale della Sacra Rota, la reintegrazione nello status canonico in loro anteriore godimento, ma la pendenza di questo giudizio non sarebbe documentata tra gli atti allegati all’istanza di regolamento preventivo.
1.1. – L’eccezione è infondata.
Non v’è dubbio che l’onere di deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è applicabile anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
La giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 7 novembre 2013, n. 25038) ha anche chiarito le condizioni per l’osservanza dell’onere: (a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, occorre il deposito di quest’ultimo e la specificazione, altresì, nel ricorso, dell’avvenuta sua produzione e della sede in cui quel documento sia rinvenibile; (b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, bisogna indicare che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benchè, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; (c) qualora, poi, si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, occorre procedere al suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.
Ed è del pari esatto che nella specie non risulta allegato al ricorso alcun documento che attesti la pendenza dinanzi al Tribunale ecclesiastico di un giudizio concernente la richiesta di reintegrazione delle ricorrenti nello status canonico.
Sennonchè occorre osservare che si tratta di documentazione non rilevante ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, giacchè oggetto delle cause riunite pendenti dinanzi al Tribunale ordinario di Roma è l’azione di rilascio degli immobili detenuti dalla convenute, non già l’appartenenza di queste ultime alla congregazione religiosa proprietaria degli appartamenti.
Dal mancato deposito, insieme al ricorso, di un documento in esso richiamato, ma destinato a non esplicare alcuna influenza sulla definizione della questione di giurisdizione, non può farsi derivare la sanzione dell’improcedibilità del ricorso per regolamento preventivo.
2.- Neppure appare accoglibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la non osservanza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, eccezione sollevata dall’Istituto controricorrente e condivisa dal pubblico ministero.
Infatti, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, cui è soggetto a pena di inammissibilità anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, è soddisfatto quando l’atto esponga gli estremi della controversia necessari per la risoluzione della questione di giurisdizione (Sez. Un., 9 giugno 2004, n. 10980; Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26644; Sez. Un., 16 maggio 2013, n. 11826).
Nella specie il ricorso contiene l’indicazione delle parti (Istituto delle P F delle S S, da un parte, e C. M.S. ed altre, dall’altra), dell’oggetto e del titolo della domanda (“procedure di rilascio nn. 13549 e 24091 del r.g. 2012, intese al recupero dei due alloggi da trent’anni in assegnazione alle due comunità “inserite” di Fidene e di Tor Bella Monaca”), nonchè la specificazione del procedimento cui si riferisce l’istanza (“sono queste le procedure che, a seguito di un successivo provvedimento presidenziale di riunione, pendono avanti al giudice L. di detto Tribunale, per l’udienza del 22 maggio p.v.”).
Ai fini dell’osservanza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa non rileva l’omessa menzione di assunti difensivi e di altri momenti della vicenda processuale non influenti sulla questione di giurisdizione di cui è chiesto il regolamento.
3.- Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario italiano.
La controversia in ordine alla quale è stata proposta l’istanza di regolamento preventivo ha ad oggetto il rilascio di due immobili siti in Roma, che parte attrice – l’Istituto delle P F delle S S, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto – deduce essere illegittimamente occupati dalle convenute, in passato religiose appartenenti all’ordine e ora secolarizzate a seguito di provvedimento di dimissioni definitivamente confermato dalle competenti autorità giudiziarie ecclesiastiche.
La contesa inerente alla restituzione di beni immobili situati nel territorio italiano e vertente tra soggetti dell’ordinamento italiano (un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, da una parte, e cittadine italiane, dall’altro) ha carattere civile patrimoniale, non confessionale, giacchè non investe l’esercizio della potestà spirituale nè di quella disciplinare nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa. Detta causa, pertanto, esula dalla “materia ecclesiastica”, rispetto alla quale soltanto lo Stato – che non è arbitro in questioni religiose, estranee alla sua competenza – riconosce la giurisdizione della Chiesa cattolica (art. 2, paragrafo 1, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica 25 marzo 1985, n. 121) (cfr. Sez. Un., 10 aprile 1986, n. 2545).
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario italiano e rimette le parti, anche per le spese del regolamento, innanzi al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2015

Leave a reply