Circolazione Stradale – Segnaletica – Semaforo – Cassazione Civile, Sezione II n. 27348 del 23/12/2014 : La Corte di Cassazione ha sancito che “In relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, deve rilevarsi la necessità per l’automobilista di adeguare la velocità allo stato dei luoghi. Tra l’altro, si è osservato come una durata di quattro secondi della predetta luce non rappresenta un dato inderogabile, tanto che si è considerata congrua una durata superiore ai tre secondi. Ciò perché il C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992) non indica il tempo minimo di durata di detta luce che non può, tuttavia, mai essere inferiore a tre secondi, tempo quest’ultimo coincidente con il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50km/h (conf. Cass. Civ. Sent. n. 14519 del 2012; Cass. Civ. sent. n. 18470 del 2014).”

 Testo Integrale: Cassazione Civile, Sezione II N. 27348 DEL 23/12/2014

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente – Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere – Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere – Dott. PETITTI Stefano – Consigliere – Dott. MANNA Felice – Consigliere – ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13724/2009 proposto da:

G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA, presso lo studio dell’avvocato L G, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato P C;

– ricorrente –

contro

COMUNE SANT’ANGELO LODIGIANO, in persona del SINDACO P.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE, presso lo studio dell’avvocato F L R, rappresentato e difeso dall’avvocato A B;

– controricorrente –

 avverso la sentenza n. 157/2009 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. C A P;

udito l’Avvocato R F L con delega depositata in udienza dell’Avv. A B difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

 Svolgimento del processo

G.E. con ricorso al Giudice di Pace proponeva opposizioni avverso quattro verbali di contestazione di infrazioni al C.d.S., tutte per avere proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa; le violazioni erano state rilevate (secondo quanto riferito in ricorso), in ore notturne, il (OMISSIS) e il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS), da apparecchiatura elettronica a posto fisso denominata T-Red.

Il Giudice di Pace con sentenza del 30/3/2007 quanto a 3 verbali dichiarava l’inammissibilità del ricorso per tardività; rigettava nel merito il ricorso avverso il quarto verbale.

 La sentenza, su appello della G., era parzialmente riformata dal Tribunale di Lodi con sentenza del 4/3/2009 che escludeva la tardività del ricorso con riferimento ai tre verbali e tuttavia lo rigettava nel merito; con riferimento al quarto verbale confermava il rigetto del ricorso nel merito.

 Il giudice di appello rilevava:

– che l’appellante aveva dedotto con l’appello l’illegittimità dell’accertamento in quanto effettuato -con apparecchiatura della quale non era provata la regolarità e la taratura;

– che invece lo strumento era stato regolarmente omologato, era stato installato e controllato nel suo regolare funzionamento poco prima che fossero accertate le infrazioni in contestazione, era risultato conforme al prototipo campione;

– che non era prevista una taratura dell’apparecchiatura in quanto non era uno strumento di misurazione;

– che in considerazione degli elementi documentali acquisiti risultavano generiche le contestazioni sulla non regolarità o non conformità dell’apparecchiatura.

G.E. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

Il comune di Sant’Angelo Lodigiano ha resistito con controricorso

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l’omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata (che la ricorrente assume essere di 3,365 secondi) della luce semaforica gialla e sulla sua sufficienza a consentire l’attraversamento dell’incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall’art. 41 C.d.S., comma 10; la stessa ricorrente segnala una circolare ministeriale che indica come consentita una durata variabile dai 3 ai 5 secondi.

2.- La censura sulla durata della luce semaforica gialla non risulta sottoposta al giudice di appello con l’atto di appello, ma solo con la comparsa conclusionale pur coinvolgendo questione che richiedeva accertamenti di merito (al riguardo il Comune controricorrente osserva che la durata variava tra i 4,156 secondi e i 4,196 secondi).

Va comunque rilevata la mancanza di decisività del fatto che si assume essere controverso in quanto la ricorrente è stata contravvenzionata per attraversamento con luce semaforica rossa e non adduce elementi dai quali desumere (anche presuntivamente) che non poteva tempestivamente arrestarsi in condizioni di sicurezza, posto che l’art. 41 comma 10 CdS stabilisce che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi al momento della luce gialla che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza.

Pertanto la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non può assumere rilevanza alcuna. Va aggiunto che questa Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, ha affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14/8/2012 n. 14519). Successivamente questa Corte è nuovamente intervenuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla e ha ritenuto che una durata superiore ai 3 secondi deve senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base delle seguenti considerazioni:

– la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi;

– tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10/9/2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.

Siccome la stessa ricorrente da atto nel suo ricorso che la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo il Comune controricorrente era addirittura superiore ai 4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non sono addotti elementi fattuali idonei ad escludere questa presunzione di congruità, il fatto sul quale è denunciata l’omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la congruità del tempo di accensione della luce gialla).

Non sussistendo la possibilità di ricorrere in cassazione per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il ricorso anche sotto questo concorrente profilo deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna G.E. a pagare al Comune di Sant’Angelo Lodigiano le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 800,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014

§ ° § ° § ° §

Conformi: Cass. civ. Sez. VI – 2, 01/09/2014, n. 18470: ” In ordine ai tempi di permanenza dell’illuminazione semaforica gialla, si precisa che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi. Altresì, si rileva come una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile, atteso che, in assenza di una disposizione del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992) che preveda una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007 ha indicato il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi, tempo stimato necessario per l’arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h. Ne deriva che una durata superiore deve considerarsi di certo congrua. (Cass. civ, sent. n. 14519 del 2012)”.

 

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