CASSAZIONE CIVILE – RIMESSIONE SEZIONI UNITE- Ricorso – procedimento – termini per il deposito del ricorso – Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 13/05/2015, n. 9782 = Con la presente Ordinanza, la 1° sezione della Cassazione ha disposto: “Si rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ossia se siano equipollenti, ai fini della decorrenza del termine breve per la riproposizione dell’impugnativa inammissibile o improcedibile, la notificazione dell’impugnazione e quella della sentenza.”
TESTO INTEGRALE: Cassazione Civile – Sez. I° – Ordinanza n. 9782 del 13/05/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente – Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere – Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1748/2008 proposto da:
COMUNE DI S R, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’avvocato P G, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato R A, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO I S.R.L., in persona del Curatore Dott. M. G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’avvocato D M B, rappresentato e difeso dall’avvocato M A, giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 441/2007 della Corte D’Appello di BRESCIA, depositata il 19/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. F A G;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A R che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato D M B, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Z I, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1.- La Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il gravame proposto dal Comune di S R (d’ora in avanti solo il Comune) nei confronti del Fallimento I srl avverso la sentenza definitiva pronunciata il 3 settembre 2003 dal Tribunale di Cremona (dichiaratosi competente, con sentenza non definitiva del 26/7-17/8/2000) con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla società in bonis, era stata dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per il noleggio di apparecchiature di misurazione della velocità e condannato il Comune al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, oltre che alla rifusione delle spese processuali.
1.1. Per il giudice distrettuale l’inammissibilità dell’impugnazione era la conseguenza dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, atteso che la stessa non era stata notificata al procuratore costituito in giudizio e che il gravame era stato notificato il 3 novembre 2003, nei confronti della società in bonis, e poi il 4-10 marzo 2004, nei riguardi della Curatela.
1.2. In tal modo sarebbe ampiamente decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c., a seguito della notificazione del primo atto di appello, senza che la costituzione dell’appellato possa sanare il vizio atteso che la tardività del gravame comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nè tale diritto vivente potrebbe dirsi in contrasto con l’art. 24 Cost., atteso che la parte avrebbe pur sempre un termine di impugnazione dopo la proposizione del primo appello.
2.- Avverso tale pronuncia ricorre il Comune soccombente, con ricorso affidato a un unico mezzo.
3.- La curatela fallimentare resiste con controricorso e memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1.1. Con l’unico mezzo (Violazione per falsa applicazione dell’art. 358 c.p.c., con riguardo all’asserita tardività dell’appello.
Eventuale incostituzionalità, per violazione dell’art. 24 Cost., della lettura tradizionale dell’art. 358 c.p.c.) viene posto il seguente quesito di diritto: “Dica codesto S.C. se sia vero che l’art. 358 c.p.c., non è applicabile al caso del gravame nullo; in caso contrario, dica se non sia non manifestamente infondata, per violazione dell’art. 24 Cost., l’interpretazione tradizionale dell’art. 358 c.p.c., per cui in caso di impugnazione inammissibile o improcedibile, la nuova impugnazione è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, anche nell’ipotesi in cui l’appellante, senza sua colpa, abbia avuto consapevolezza della nullità del gravame dopo che il termine breve era già decorso”.
1.1.1. Osserva il ricorrente che la disposizione richiamata conterrebbe la previsione di una vera e propria forma di sospensione dei termini, come sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione a proposito dell’analogo caso di cui al D.L. n. 364 del 1997, art. 1, convertito nella L. n. 434 del 1997.
2.- Il ricorso va rimesso all’esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione perchè valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, ult. parte, costituita dal ragionamento che segue.
3.- Ai sensi dell’art. 358 c.p.c., non è possibile riproporre un appello che sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, secondo il principio di consumazione dell’impugnazione.
3.1. Secondo tale principio, fino a quando non sia stata pronunciata, con provvedimento definitivo, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, è proponibile una seconda impugnazione, purchè non siano ancora decorsi i termini per impugnare.
3.2. Pertanto, la riproposizione dell’impugnazione inammissibile o improcedibile è consentita sino a che non sia intervenuta la pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità (Cass. nn. 11308 del 2011; 23220 del 2005; 12803 del 2000), entro il termine breve di impugnazione, visto che – secondo questa Corte – la notificazione della prima impugnazione è equipollente alla notificazione della sentenza impugnata (Cass. nn. 21717 del 2012; 9265 del 2010; 835 del 2006; 20912 del 2005).
3.3. Infatti, secondo la detta giurisprudenza, la conoscenza legale della sentenza che si ha con la sua notificazione verrebbe ad essere surrogata dalla notificazione dell’impugnazione.
3.4. Ha, al riguardo, osservato la dottrina che, se sussistono queste condizioni a nulla rileva la tipologia del vizio da cui è affetto il primo atto di gravame, poi sostituito: potrebbe trattarsi di un vizio tanto strutturale, come la carenza di uno dei requisiti di forma- contenuto dell’atto, quanto funzionale come la mancata iscrizione a ruolo nel termine.
3.5. Ma, com’è noto, pressochè tutta la dottrina critica il suddetto (per quanto consolidato) orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notificazione dell’impugnazione inammissibile o improcedibile è equipollente alla notificazione della sentenza e la conseguenza, cui esso conduce, di fare decorrere il termine breve per l’impugnazione anche se la sentenza non sia stata notificata.
3.5.1. Si osserva al riguardo che la notificazione della sentenza, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, non potrebbe avere equipollenti e che la conoscenza effettiva della sentenza che la parte ottenga in un modo che non sia quello della notificazione o della pubblicazione dovrebbe rimanere irrilevante.
3.6. Del resto, osserva il Collegio, che a far riconsiderare l’opportunità di una riduzione della distanza esistente nei due ragionamenti (quello giurisprudenziale e quello dottrinale) potrebbe militare l’attuale formulazione dell’art. 327 c.p.c., che ha ridotto da un anno a sei mesi il c.d. termine lungo (di decadenza) per proporre le impugnazioni.
3.6.1. In tal modo, anche il temuto pregiudizio per la celerità dei procedimento si verrebbe sensibilmente ad attenuare poichè la parte che abbia proposto irrituale impugnazione contro una sentenza non notificata vede sensibilmente ridotto il termine per far valere le sue difese con una impugnazione correttamente proposta.
P.Q.M.
Rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, ult. parte. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015

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